Législation

Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

RS 0.193.212 · 97 articoli

con Atto finale (RS 0.193.212) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (97 articoli)

Art. 1

Affine di prevenire, per quanto è possibile, che si debba ricorrere alla forza nelle relazioni fra gli Stati, le Potenze contraenti convengono di fare ogni sforzo per assicurare la risoluzione pacifica delle vertenze internazionali.…

Art. 2

In caso di grave dissenso o di conflitto, avanti di venire alle armi, le Potenze contraenti convengono di ricorrere, per quanto le circostanze lo permettano, ai buoni uffici o alla mediazione di una o più Potenze amiche.…

Art. 3

Indipendentemente da questo ricorso, le Potenze contraenti giudicano utile e desiderabile che una o più Potenze estranee al conflitto offrano di loro propria iniziativa, in quanto le circostanze vi si prestino, i loro buoni uffici e…

Art. 4

La parte di mediatore consiste nel conciliare le pretensioni opposte e nel placare i risentimenti che possano essere nati tra gli Stati in conflitto.…

Art. 5

Le funzioni di mediatore cessano dal momento in cui si verifichi, sia da una delle Parti in litigio, sia dallo stesso mediatore, che i mezzi di conciliazione da lui proposti non sono accettati.…

Art. 6

I buoni uffici e la mediazione, sia a petizione delle Parti in conflitto, sia per iniziativa delle Potenze estranee al conflitto, hanno esclusivamente il carattere di consiglio e non mai di forza obbligatoria.…

Art. 7

L’accettazione della mediazione non può avere per effetto, salvo contraria convenzione, d’interrompere, di ritardare o d’intralciare la mobilitazione e le altre misure preparatorie della guerra. Se l’accettazione avviene dopo l’apert…

Art. 8

Le Potenze contraenti sono d’accordo nel raccomandare l’applicazione, quando le circostanze lo permettano, di una mediazione speciale nella seguente forma: In caso di grave controversia compromettente la pace, gli Stati in conflitto…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).