Art. IDefinizioni e campo di applicazione
Sezione 1
Ai fini della presente Convenzione si intende per:
- i)
«clausole standard»: le disposizioni contenute negli articoli da II a IX;
- ii)
«istituzioni specializzate»:
- a)
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
- b)
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura,
- c)
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura,
- d)
l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale,
- e)
il Fondo monetario internazionale,
- f)
la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,
- g)
l’Organizzazione mondiale della Sanità,
- h)
l’Unione postale universale,
- i)
l’Unione internazionale delle telecomunicazioni,
- j)
qualsiasi altra istituzione collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite ai sensi degli articoli 57 e 63 dello Statuto1;
- a)
- iii)
«Convenzione»: applicandosi ad una determinata istituzione specializzata, le clausole standard modificate dal testo finale (o riveduto) dell’allegato trasmesso da detta istituzione ai sensi delle sezioni 36 e 38;
- iv)
«beni ed averi»: giusta l’articolo III, anche i beni e i fondi amministrati da un’istituzione specializzata nell’esercizio delle sue mansioni previste dall’atto costitutivo;
- v)
«rappresentanti dei membri»: giusta gli articoli V e VII, tutti i rappresentanti, rappresentanti supplenti, consiglieri, esperti e segretari di delegazione;
- vi)
«riunioni convocate da un’istituzione specializzata»: giusta le sezioni 13, 14, 15 e 25, le riunioni:
- 1)
della sua assemblea o del suo consiglio di direzione (comunque siano denominati),
- 2)
di qualsiasi commissione prevista dall’atto costitutivo,
- 3)
di qualsiasi conferenza internazionale da essa indetta,
- 4)
di qualsiasi commissione appartenente a uno degli organi precedenti;
- 1)
- vii)
«direttore generale»: il funzionario principale dell’istituzione specializzata in questione, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il titolo di direttore generale o un titolo diverso.
Sezione 2
Ogni Stato Parte della presente Convenzione riconosce a tutte le istituzioni specializzate coperte dalla loro adesione e alle quali sia divenuta applicabile la presente Convenzione in virtù della sezione 37, i privilegi e le immunità previsti dalle clausole standard alle condizioni ivi specificate, con riserva di ogni eventuale emendamento apportato a dette clausole dalle disposizioni del testo finale (o riveduto) dell’allegato relativo a tale istituzione, debitamente trasmesso in conformità con le sezioni 36 o 38.
