Législation

Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (con all.)

RS 0.192.110.03In vigoreStato 04.03.202511 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Considerato che il 13 febbraio 1946 l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a unificare, nella misura del possibile, i privilegi e le immunità di cui godono l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le diverse istituzioni specializzate; considerato che sono state condotte consultazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate in vista dell’applicazione di detta risoluzione; con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 novembre 1947, l’Assemblea generale ha quindi approvato la seguente Convenzione, che viene sottoposta per accettazione alle istituzioni specializzate e per adesione a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a qualsiasi altro Stato Membro di una o più istituzioni specializzate.

Art. IDefinizioni e campo di applicazione

Sezione 1

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

  1. i)

    «clausole standard»: le disposizioni contenute negli articoli da II a IX;

  2. ii)

    «istituzioni specializzate»:

    1. a)

      l’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

    2. b)

      l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura,

    3. c)

      l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura,

    4. d)

      l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale,

    5. e)

      il Fondo monetario internazionale,

    6. f)

      la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,

    7. g)

      l’Organizzazione mondiale della Sanità,

    8. h)

      l’Unione postale universale,

    9. i)

      l’Unione internazionale delle telecomunicazioni,

    10. j)

      qualsiasi altra istituzione collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite ai sensi degli articoli 57 e 63 dello Statuto1;

  3. iii)

    «Convenzione»: applicandosi ad una determinata istituzione specializzata, le clausole standard modificate dal testo finale (o riveduto) dell’allegato trasmesso da detta istituzione ai sensi delle sezioni 36 e 38;

  4. iv)

    «beni ed averi»: giusta l’articolo III, anche i beni e i fondi amministrati da un’istituzione specializzata nell’esercizio delle sue mansioni previste dall’atto costitutivo;

  5. v)

    «rappresentanti dei membri»: giusta gli articoli V e VII, tutti i rappresentanti, rappresentanti supplenti, consiglieri, esperti e segretari di delegazione;

  6. vi)

    «riunioni convocate da un’istituzione specializzata»: giusta le sezioni 13, 14, 15 e 25, le riunioni:

    1. 1)

      della sua assemblea o del suo consiglio di direzione (comunque siano denominati),

    2. 2)

      di qualsiasi commissione prevista dall’atto costitutivo,

    3. 3)

      di qualsiasi conferenza internazionale da essa indetta,

    4. 4)

      di qualsiasi commissione appartenente a uno degli organi precedenti;

  7. vii)

    «direttore generale»: il funzionario principale dell’istituzione specializzata in questione, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il titolo di direttore generale o un titolo diverso.

Sezione 2

Ogni Stato Parte della presente Convenzione riconosce a tutte le istituzioni specializzate coperte dalla loro adesione e alle quali sia divenuta applicabile la presente Convenzione in virtù della sezione 37, i privilegi e le immunità previsti dalle clausole standard alle condizioni ivi specificate, con riserva di ogni eventuale emendamento apportato a dette clausole dalle disposizioni del testo finale (o riveduto) dell’allegato relativo a tale istituzione, debitamente trasmesso in conformità con le sezioni 36 o 38.

  1. RS 0.120

Art. IIPersonalità giuridica

Sezione 3

Le istituzioni specializzate hanno personalità giuridica. Esse hanno la facoltà di:

  1. a)

    contrattare;

  2. b)

    acquistare e vendere beni immobili e mobili;

  3. c)

    stare in giudizio.

Art. IIIBeni, fondi e averi

Sezione 4

Le istituzioni specializzate con i loro beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, godono dell’immunità di giurisdizione, salvo esplicita rinuncia da parte delle stesse a tale immunità in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

Sezione 5

I locali delle istituzioni specializzate sono inviolabili. I loro beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 6

Gli archivi delle istituzioni specializzate e, in generale, tutti i documenti da esse posseduti o conservati sono inviolabili indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Sezione 7

Senza essere sottoposte ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, le istituzioni specializzate possono:

  1. a)

    possedere fondi, oro o divise di qualsiasi natura e avere conti in qualsiasi moneta;

  2. b)

    trasferire liberamente da una Paese a un altro o all’interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l’oro o le divise in loro possesso e convertire queste ultime in qualsiasi altra moneta.

Sezione 8

Nell’esercizio dei diritti concessi loro in virtù della sezione 7 di cui sopra, ogni istituzione specializzata tiene conto di qualsiasi esigenza presentatale dal Governo di uno Stato Parte della presente Convenzione, nella misura in cui ritenga di potervi adempiere senza pregiudicare i propri interessi.

Sezione 9

Le istituzioni specializzate, i loro averi, redditi e altri beni, sono esenti:

  1. a)

    da qualsiasi imposta diretta, rimanendo tuttavia inteso che le istituzioni specializzate non chiedono l’esenzione da imposte non eccedenti la semplice rimunerazione di servizi d’utilità pubblica;

  2. b)

    da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione di importazione o di esportazione, per gli oggetti importati o esportati dalle istituzioni specializzate per il proprio uso ufficiale. Rimane tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non sono venduti sul territorio del Paese di importazione, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dal Governo di detto Paese;

  3. c)

    da qualsiasi dazio, divieto e limitazione di importazione o di esportazione delle loro pubblicazioni.

Sezione 10

Sebbene le istituzioni specializzate non rivendichino in linea di principio l’esenzione dalle accise e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili e immobili, gli Stati Parte della presente Convenzione provvedono a stabilire, ove possibile, adeguati accordi amministrativi volti a garantire loro l’esenzione o il rimborso di dette accise e tasse, qualora incluse nel prezzo di acquisti importanti cui esse procedano per i propri impieghi ufficiali.

Art. IVAgevolazioni di comunicazione

Sezione 11

Ogni istituzione specializzata gode, per le sue comunicazioni ufficiali sul territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione, relativamente a tale istituzione, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Governo di detto Stato a qualsiasi altro Governo o relativa rappresentanza diplomatica, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, nonché le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio.

Sezione 12

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni specializzate non possono essere sottoposte a censura.

Le istituzioni specializzate hanno il diritto di utilizzare codici e di spedire e ricevere la loro corrispondenza per corrieri o valigie sigillate che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici.

La presente sezione non può in alcun modo essere interpretata come un divieto di adottare adeguate misure di sicurezza, da definire mediante accordo tra lo Stato Parte della presente Convenzione e un’istituzione specializzata.

Art. VRappresentanti dei Membri

Sezione 13

I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate da un’istituzione specializzata, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:

  1. a)

    immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione;

  2. b)

    inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;

  3. c)

    diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie sigillate;

  4. d)

    esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel Paese visitato o attraversato nell’esercizio delle proprie funzioni;

  5. e)

    stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di restrizioni monetarie o cambiarie;

  6. f)

    stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, quanto ai loro bagagli personali.

Sezione 14

Al fine di garantire ai rappresentanti dei Membri delle istituzioni specializzate, durante le riunioni da queste convocate, piena libertà di parola e totale indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione per parole, scritti o atti relativi a detto adempimento continua ad essere loro concessa anche dopo la cessazione del loro mandato.

Sezione 15

I periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri delle istituzioni specializzate, alle riunioni da queste convocate, si trovano sul territorio di uno Stato Parte per l’esercizio delle loro funzioni non sono considerati periodi di residenza nei casi in cui l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza del contribuente.

Sezione 16

I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti dei membri a loro vantaggio personale, bensì allo scopo di garantire l’esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative alle istituzioni specializzate. Un Membro ha pertanto non solo il diritto ma anche il dovere di revocare l’immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

Sezione 17

Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non sono opponibili dinanzi alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante.

Art. VIFunzionari

Sezione 18

Ogni istituzione specializzata determina le categorie di funzionari a cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell’articolo VIII e le comunica periodicamente ai Governi degli Stati Parti della presente Convenzione per quanto concerne detta istituzione, e al Segretario generale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi di cui sopra.

Sezione 19

I funzionari delle istituzioni specializzate:

  1. a)

    godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi);

  2. b)

    godono degli stessi esoneri d’imposta concessi ai funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni versate dalle istituzioni specializzate;

  3. c)

    unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, non sono soggetti alle misure restrittive per l’immigrazione né alle formalità di registrazione degli stranieri;

  4. d)

    godono degli stessi privilegi concessi agli agenti diplomatici di rango analogo in materia di agevolazioni cambiarie;

  5. e)

    unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, godono, in periodi di crisi internazionale, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango;

  6. f)

    godono del diritto di importare in franchigia i loro mobili ed effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato.

Sezione 20

I funzionari delle istituzioni specializzate sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne gli Stati di cui sono cittadini, l’esenzione è limitata ai funzionari delle istituzioni specializzate il cui nome, in ragione delle loro funzioni, è incluso nell’elenco compilato dal direttore generale dell’istituzione specializzata e approvato dal predetto Stato.

In caso di chiamata al servizio nazionale di altri funzionari delle istituzioni specializzate, lo Stato interessato concede, su domanda delle stesse, la dispensa necessaria per evitare l’interruzione di un servizio essenziale.

Sezione 21

Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nelle sezioni 19 e 20, il direttore generale di ogni istituzione specializzata e qualsiasi funzionario che lo sostituisca in sua assenza, unitamente ai suoi congiunti e figli minorenni, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi, conformemente al diritto internazionale, agli inviati diplomatici.

Sezione 22

I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell’interesse delle istituzioni specializzate e non già a loro vantaggio personale. Ogni istituzione specializzata può e deve revocare l’immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’istituzione specializzata.

Sezione 23

L’istituzione specializzata collabora in qualsiasi momento con le competenti autorità degli Stati Parti onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare gli abusi cui possano dare adito i privilegi, le immunità e le agevolazioni elencati nel presente articolo.

Art. VIIAbuso di privilegi

Sezione 24

Se uno Stato Parte della presente Convenzione ritiene che sia stato commesso un abuso di un privilegio o di una immunità concessi dalla presente Convenzione, sono avviate consultazioni tra tale Stato e l’istituzione specializzata interessata al fine di accertare se sia stato effettivamente commesso l’abuso e, nel caso affermativo, di prevenirne la reiterazione. Se tali consultazioni non dovessero produrre un risultato soddisfacente per lo Stato o l’istituzione specializzata interessata, la questione dell’accertamento dell’abuso è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia conformemente ai disposti della sezione 32. Qualora la Corte internazionale di Giustizia constati che si è verificato un simile abuso, lo Stato Parte della presente Convenzione leso da detto abuso ha il diritto, previa notifica all’istituzione specializzata in questione, di non concedere più, nei suoi rapporti con essa, il beneficio del privilegio o dell’immunità oggetto dell’abuso.

Sezione 25

1.

I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate dalle istituzioni specializzate, nell’esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi di andata e ritorno dalla sede della riunione, come pure i funzionari di cui alla sezione 18, non possono essere costretti dalle autorità territoriali a lasciare il Paese nel quale esercitano le loro funzioni a causa di attività da loro compiute in veste ufficiale. Tuttavia, nel caso in cui uno di essi abusi del privilegio di residenza per esercitare nel Paese attività irrelate alle sue funzioni ufficiali, questi potrebbe essere costretto dal Governo del Paese a lasciare il territorio dello stesso, fatte salve le seguenti disposizioni.

  1. 2.

    i)

    i rappresentanti dei Membri o le persone che godono dell’immunità diplomatica, ai sensi della sezione 21, possono essere costretti a lasciare il Paese solo conformemente alla procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici in esso accreditati;

  2. ii)

    nel caso di un funzionario a cui non si applichi quanto disposto alla sezione 21, l’espulsione non può essere decisa senza l’approvazione del ministro degli affari esteri di quel Paese, concessa previa consultazione con il direttore generale dell’istituzione specializzata in questione; nel caso in cui venga avviata una procedura d’espulsione contro un funzionario, il direttore generale dell’istituzione specializzata ha il diritto di intervenire a favore della persona contro cui è diretta tale procedura.

Art. VIIILasciapassare

Sezione 26

I funzionari delle istituzioni specializzate hanno il diritto d’utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi amministrativi conclusi tra il Segretario generale delle Nazioni Unite e le autorità competenti delle istituzioni specializzate a cui saranno delegati i poteri speciali di rilasciare i lasciapassare. Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a ciascuno Stato Parte della presente Convenzione gli accordi amministrativi così conclusi.

Sezione 27

I lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari delle istituzioni specializzate sono riconosciuti e accettati come titoli di viaggio validi dagli Stati Parte della presente Convenzione.

Sezione 28

Le domande di visto (qualora sia necessario un visto) presentate dai funzionari delle istituzioni specializzate titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto di un’istituzione specializzata, devono essere esaminate entro il più breve tempo possibile. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido.

Sezione 29

Agli esperti e alle altre persone che, senza essere in possesso di un lasciapassare delle Nazioni Unite, presentano un certificato attestante il fatto che essi viaggiano per conto di un’istituzione specializzata sono concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 28.

Sezione 30

I direttori generali delle istituzioni specializzate, i direttori generali aggiunti, i capi di dipartimento e gli altri funzionari di rango almeno pari a quello di capo di dipartimento, quando viaggiano per conto di queste ultime con un lasciapassare delle Nazioni Unite, godono delle stesse agevolazioni di viaggio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango.

Art. IXComposizione delle controversie

Sezione 31

Ogni istituzione specializzata prevede procedure adeguate per comporre:

  1. a)

    le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato in cui l’istituzione specializzata sia parte in causa;

  2. b)

    le controversie in cui sia coinvolto un funzionario di un’istituzione specializzata che, in virtù della sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata revocata in conformità con le disposizioni della sezione 22.

Sezione 32

Ogni divergenza sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, salvo ove le parti abbiano stabilito, per un determinato caso, di ricorrere a una diversa modalità di composizione. Se nasce una controversia tra una delle istituzioni specializzate e uno Stato Membro, è chiesto un parere consultivo su ogni questione giuridica controversa, in conformità con l’articolo 96 dello Statuto delle Nazioni Unite, l’articolo 65 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 19451 e le disposizioni corrispondenti degli accordi conclusi tra le Nazioni Unite e l’istituzione specializzata in questione. Il parere della Corte è accettato dalle parti come definitivo.

  1. RS 0.193.501

Art. XAllegati e applicazione della Convenzione a ogni istituzione specializzata

Sezione 33

Le clausole standard sono applicate a ogni istituzione specializzata, fatte salve eventuali modifiche incluse nel testo finale (o riveduto) dell’allegato relativo all’istituzione in questione, come previsto alle sezioni 36 e 38.

Sezione 34

Le disposizioni della Convenzione sono interpretate per ciascuna istituzione specializzata alla luce delle finalità assegnatele dal proprio atto costitutivo.

Sezione 35

I progetti di allegato I–IX costituiscono raccomandazioni per le istituzioni specializzate ivi nominate. Nel caso di un’istituzione specializzata che non compare nella sezione 1, il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette a tale istituzione un progetto di allegato raccomandato dal Consiglio Economico e Sociale.

Sezione 36

Il testo finale di ciascun allegato è la versione approvata dall’istituzione specializzata in questione, in conformità con la sua procedura prevista dall’atto costitutivo. Ogni istituzione specializzata trasmette al Segretario generale delle Nazioni Unite una copia dell’allegato approvato dalla stessa, che sostituisce il progetto di cui alla sezione 35.

Sezione 37

La presente Convenzione può essere applicata a un’istituzione specializzata quando questa ha trasmesso al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo finale dell’allegato che la concerne e gli ha notificato l’accettazione delle clausole standard modificate dall’allegato e il proprio impegno ad applicare le sezioni 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 e 45 (fatti salvi gli emendamenti che potrebbe essere necessario apportare alla sezione 32 nel testo finale dell’allegato affinché questo sia conforme all’atto costitutivo dell’istituzione) e tutte le disposizioni dell’allegato che impongono obblighi all’istituzione. Il Segretario generale invia a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati Parte delle istituzioni specializzate le copie conformi certificate di tutti gli allegati trasmessigli in virtù della presente sezione, e degli allegati riveduti trasmessi in virtù della sezione 38.

Sezione 38

Se, dopo aver trasmesso il testo finale di un allegato ai sensi della sezione 36, adotta emendamenti a tale allegato in conformità con la procedura prevista dal suo atto costitutivo, l’istituzione specializzata trasmette il testo riveduto dell’allegato al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Sezione 39

Le disposizioni della presente Convenzione non comportano alcuna restrizione e non pregiudicano i privilegi e le immunità che sono già stati o possono essere concessi da uno Stato a un’istituzione specializzata che abbia stabilito la propria sede o i propri uffici regionali sul territorio di detto Stato. La presente Convenzione non può essere interpretata come un divieto di concludere ulteriori accordi tra uno Stato Parte e un’istituzione specializzata allo scopo di emendare disposizioni della presente Convenzione e di estendere o limitare i privilegi o le immunità da essa concessi.

Sezione 40

Resta inteso che le clausole standard modificate dal testo finale di un allegato trasmesso da un’istituzione specializzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in virtù della sezione 36 (o di un allegato riveduto trasmesso in virtù della sezione 38) devono essere in armonia con le disposizioni previste dall’atto costitutivo dell’istituzione allora in vigore e che se a tal fine dovesse essere necessario apportare un emendamento a tale atto, esso deve entrare in vigore in conformità con la procedura prevista dall’atto costitutivo dell’istituzione prima della trasmissione del testo finale (o riveduto) dell’allegato.

Nessuna disposizione dell’atto costitutivo di un’istituzione specializzata, nessun diritto o obbligazione che tale istituzione possa possedere, acquisire o assumere, può essere abrogato per il solo effetto della presente Convenzione, che non può apportarvi ulteriori deroghe.

Art. XIDisposizioni finali

Sezione 41

L’adesione alla presente Convenzione da parte di un Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e, fatta salva la sezione 42, da parte di qualsiasi Stato Parte di un’istituzione specializzata avviene mediante deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di uno strumento di adesione che acquista validità alla data del suo deposito.

Sezione 42

Ogni istituzione specializzata interessata comunica il testo della presente Convenzione e degli allegati che la concernono ai suoi Membri che non fanno parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e li invita ad aderire alla Convenzione, per quanto la concerne, mediante deposito dello strumento di adesione richiesto presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o del direttore generale di detta istituzione.

Sezione 43

Ogni Stato Parte della presente Convenzione indica, nel proprio strumento di adesione, l’istituzione specializzata o le istituzioni specializzate verso cui si impegna ad applicare le disposizioni della presente Convenzione. Ogni Stato parte della presente Convenzione può impegnarsi ad applicare le disposizioni in essa presenti a un’altra o altre istituzioni specializzate, mediante ulteriore notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale notifica acquista validità a partire dalla data di ricezione da parte del Segretario generale.

Sezione 44

La presente Convenzione entra in vigore tra qualsivoglia Stato Parte di detta Convenzione e un’istituzione specializzata quando essa sarà divenuta applicabile all’istituzione in questione ai sensi della sezione 37 e quando lo Stato Parte si sarà impegnato ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tale istituzione ai sensi della sezione 43.

Sezione 45

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti gli Stati Membri delle istituzioni specializzate e i loro direttori generali del deposito di ogni strumento di adesione ricevuto in virtù della sezione 41, e di tutte le ulteriori notifiche ricevute in virtù della sezione 43. Il direttore generale di ciascuna istituzione specializzata informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e i Membri dell’istituzione specializzata del deposito di ogni strumento di adesione depositato presso di sé in virtù della sezione 42.

Sezione 46

Resta inteso che, qualora venga depositato uno strumento di adesione o un’ulteriore notifica a nome di un qualsiasi Stato, quest’ultimo deve essere in grado, in virtù del proprio diritto, di applicare le disposizioni della presente Convenzione come modificate dai testi finali di tutti gli allegati relativi alle istituzioni oggetto delle adesioni o notifiche di cui sopra.

Sezione 47

1.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, ogni Stato Parte della presente Convenzione si impegna ad applicare detta Convenzione a ciascuna istituzione specializzata oggetto dello strumento di adesione dello Stato o di un’ulteriore notifica, fino a quando una convenzione o un allegato riveduto diventi applicabile a tale istituzione e fino ad avvenuta accettazione da parte dello Stato in questione. Nel caso di un allegato riveduto, l’accettazione degli Stati avviene mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che acquista validità il giorno della sua ricezione da parte del Segretario generale.

2.

Ogni Stato Parte alla presente Convenzione che non è o non è più Membro di un’istituzione specializzata può tuttavia indirizzare una notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite e al direttore generale dell’istituzione interessata per informarli dell’intenzione di cessare di concederle il beneficio della presente Convenzione a partire da una determinata data che non può precedere di meno di tre mesi la ricezione della notifica.

3.

Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può rifiutare di concedere il beneficio di detta Convenzione a un’istituzione specializzata qualora essa non dovesse più essere collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

4.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati Membri Parti della presente Convenzione di tutte le notifiche trasmessegli in conformità con le disposizioni della presente sezione.

Sezione 48

Su richiesta di un terzo degli Stati Parte della presente Convenzione, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una conferenza per la revisione della Convenzione.

Sezione 49

Il Segretario generale trasmette copia della presente Convenzione a ogni istituzione specializzata e ai Governi di ciascun Membro delle Nazioni Unite.

Allegati

  • Organizzazione internazionale del Lavoro
  • Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
  • Organizzazione dell’aviazione civile internazionale
  • Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura
  • Fondo monetario internazionale
  • Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
  • Organizzazione mondiale della Sanità
  • Unione postale universale
  • Unione internazionale delle telecomunicazioni
  • Organizzazione internazionale per i rifugiati
  • Organizzazione meteorologica mondiale
  • Organizzazione marittima internazionale
  • Società finanziaria internazionale
  • Associazione Internazionale di sviluppo
  • Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
  • Fondo internazionale di sviluppo agricolo
  • Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
  • Organizzazione mondiale del turismo

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 04.03.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).