Législation

Accordo del 3 dicembre 2015 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Austria sulla collaborazione in affari consolari (con all.)

RS 0.191.111.631In vigoreStato 01.04.202621 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–4
  2. Capitolo 2Protezione consolare5–8
  3. Capitolo 3Prestazioni amministrative9–10
  4. Capitolo 4Finanze ed emolumenti11–12
  5. Capitolo 5Ulteriori forme della cooperazione13–16
  6. Capitolo 6Autorità e organi competenti17–19
  7. Capitolo 7Disposizioni finali20–21

Il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Capo del Dipartimento federale degli affari esteri, e il Governo della Repubblica d’Austria, rappresentato dal Ministro federale per l’Europa, l’integrazione e gli affari esteri, qui di seguito le «Parti contraenti», in applicazione dell’articolo 8 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari («Convenzione di Vienna»), secondo cui le rappresentanze consolari possono esercitare funzioni consolari anche per conto d’uno Stato terzo; animati dal desiderio di fornire ai cittadini prestazioni consolari efficienti e conformi alle esigenze dei destinatari; risoluti ad attualizzare e approfondire la cooperazione consolare concordata nel quadro dell’Accordo bilaterale del 3 settembre 1979 sulla collaborazione in materia consolare, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Obiettivo e scopo

1.

Le rappresentanze di una Parte contraente incaricate delle funzioni consolari possono fornire ai cittadini dell’altra Parte contraente, entro i limiti del presente Accordo e delle disposizioni di cui all’appendice I, prestazioni consolari negli Stati di residenzai in cui una delle due Parti contraenti non dispone di una rappresentanza. Tali prestazioni di servizio possono essere fornite anche negli Stati di residenza in cui ambedue le Parti contraenti dispongono di rappresentanze con prestazioni consolari e tuttavia una prestazione di servizio da parte dell’altra Parte contraente può essere ritenuta utile. In ogni caso è però garantito l’accesso dei cittadini alla propria rappresentanza.

2.

L’elenco degli Stati di residenza nei quali sono fornite tali prestazioni (appendice II) viene definito di comune accordo.

Art. 2Campo d’applicazione del presente Accordo

1.

L’Accordo è valido per le persone fisiche che, conformemente al diritto della rispettiva Parte contraente, hanno la cittadinanza di una delle Parti contraenti o la cittadinanza di ambedue le Parti contraenti.

2.

Salvo opposizione da parte dello Stato di residenza, l’Accordo è valido anche per i cittadini del Principato del Liechtenstein se la Svizzera fornisce loro prestazioni consolari in base allo scambio di note del 21 e 24 ottobre 19191.

  1. Non pubblicato nella RU.

Art. 3Notifica del trasferimento

Conformemente all’articolo 8 della Convenzione di Vienna, l’assunzione delle funzioni consolari da parte di una rappresentanza per conto di un’altra Parte contraente va notificata alle autorità dello Stato di residenza in modo appropriato.

Art. 4Relazioni con altri obblighi ai sensi del diritto internazionale

Sono fatti salvi gli obblighi internazionali delle Parti contraenti in materia di affari consolari che risultano in particolare dall’appartenenza all’Unione europea o da accordi bilaterali con quest’ultima. Nel quadro del presente Accordo rimangono inoltre invariati gli obblighi in ambito di scambi di informazioni non pubbliche relativi ad affari amministrativi (p. es. assistenza amministrativa in materia doganale o fiscale).

Capitolo 2 Protezione consolare

Art. 5Principi dell’assistenza

1.

La rappresentanza dell’altra Parte contraente può aiutare i cittadini di una Parte a tutelare i propri diritti e interessi nello Stato di residenza qualora non siano in grado di farlo, siano assenti o per altri motivi non sia loro possibile tutelarli da soli né con l’aiuto di terzi (principio della sussidiarietà).

2.

Le funzioni della protezione consolare considerate dal presente Accordo si limitano di regola a quelle che richiedono un contatto personale di un cittadino delle Parti contraenti con una rappresentanza nello Stato di residenza e per le quali un disbrigo unicamente per iscritto non è sufficiente. Le rappresentanze delle Parti contraenti accorderanno ai cittadini dell’altra Parte contraente la protezione consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni che ai propri cittadini. Qualora il presente accordo non preveda diversamente, la fornitura di prestazioni di servizio e la cooperazione avvengono nel quadro del diritto applicabile della Parte contraente che assume le funzioni consolari.

3.

Prima e durante l’erogazione di protezione consolare, si effettuano consultazioni con le autorità o le rappresentanze competenti dello Stato d’origine, a meno che la persona interessata sia in pericolo la vita.

Art. 6Assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di residenza e in caso di privazione della libertà

1.

La rappresentanza competente di una Parte contraente può chiedere alle autorità dello Stato di residenza di prendere misure provvisorie volte a tutelare i diritti e gli interessi o di impegnarsi a favore di una rappresentanza legale adeguata dinanzi ai tribunali o ad altre autorità di suddetto Stato , fermo restando che le eventuali spese legali e processuali andranno a carico della persona interessata.

2.

Qualora la rappresentanza competente di una Parte contraente abbia preso atto che un cittadino dell’altra Parte è in stato di arresto, in detenzione amministrativa o preventiva o è sottoposto a qualsiasi altra privazione della libertà, potrà verificare se la persona interessata è stata informata del suo diritto di mettersi in contatto con la rappresentanza. Potrà anche informarsi circa i motivi di tale misura. Ove ciò appaia opportuno o la persona interessata lo domandi, la rappresentanza farà il possibile per mettersi in contatto con essa, visitarla se necessario e provvedere affinché sia assicurata una difesa adeguata dinnanzi ai tribunali e alle altre autorità dello Stato di residenza, fermo restando che le eventuali spese legali e processuali andranno a carico della persona interessata.

Art. 7Prestiti d’emergenza

1.

Se durante un soggiorno temporaneo nello Stato di residenza un cittadino di una Parte contraente si trova in situazione di emergenza, le rappresentanze potranno accordargli, fino a che gli pervengano fondi dallo Stato d’origine o da trasferimenti internazionali e dietro impegno di rimborso, un prestito senza interessi per finanziare il suo rimpatrio, quale aiuto transitorio o per coprire spese ospedaliere e mediche.

2.

Se durante un soggiorno temporaneo nello Stato di residenza un cittadino di una Parte contraente privo di mezzi si trova in situazione di emergenza e la sua vita o salute sembra essere a repentaglio, le rappresentanze possono elargirgli aiuti per finanziare il rimpatrio, quale aiuto o per coprire spese ospedaliere e mediche. Il Paese d’origine rimborserà l’importo pagato alla Parte contraente che ha prestato aiuto.

3.

Contrariamente all’articolo 5 capoverso 2, i prestiti di emergenza e gli aiuti devono essere versati in base alle disposizioni dello Stato d’origine.

4.

Nel ricevere il prestito, il destinatario dovrà firmare una ricevuta per l’importo accordatogli e un impegno di rimborso; questi documenti saranno trasmessi alle autorità dello Stato d’origine con una dichiarazione di cessione. Lo Stato d’origine rimborserà alla Parte contraente che ha fornito il proprio aiuto il prestito pagato e provvederà a recuperarlo.

Art. 8Situazioni di crisi e misure di evacuazione

1.

Se in caso di guerra e situazioni di crisi, di disordini e catastrofi naturali sono prese misure di protezione, le rappresentanze includeranno i cittadini dell’altra Parte contraente in quelle adottate a favore dei propri cittadini. Ove siano preparate o attuate misure d’evacuazione, le rappresentanze delle Parti contraenti provvederanno affinché di tali misure possano beneficiare, se possibile, anche i cittadini dell’altra Parte contraente, fermo restando che ogni evacuazione avverrà di spontanea volontà e sotto l’esclusiva responsabilità della persona interessata.

2.

Le autorità competenti s’intenderanno sulle modalità e le spese dell’evacuazione.

3.

Nel quadro della prevenzione di crisi e degli interventi in caso di crisi si cercherà un accordo comune.

Capitolo 3 Prestazioni amministrative

Art. 9Attestazioni

Le rappresentanze sono autorizzate a rilasciare a favore di cittadini dell’altra Parte contraente attestazioni concernenti fatti la cui esattezza è debitamente provata e se tali attestazioni sono destinate a essere utilizzate esclusivamente nello Stato d’origine. Sono fatte salve le disposizione della Convenzione europea del 7 giugno 19681 sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

  1. RS 0.172.030.3

Art. 10Altre prestazioni di natura amministrativa

Conformemente all’appendice I, le rappresentanze delle Parti contraenti possono fornire ulteriori prestazioni consolari di natura amministrativa ai cittadini dell’altra Parte contraente.

Capitolo 4 Finanze ed emolumenti

Art. 11Emolumenti per le prestazioni consolari e le spese amministrative ordinarie

Le rappresentanze riscuotono gli emolumenti consolari e le tariffe previste dalle disposizioni nazionali vigenti della rispettiva Parte contraente.

Art. 12Trattamento delle spese amministrative straordinarie

Le spese eccedenti il normale onere amministrativo e che sono state sostenute nell’interesse di uno o più cittadini dell’altra Parte contraente saranno oggetto di un conteggio comune tra le autorità competenti. Rimane riservato il diritto di regresso dello Stato di origine nei confronti del proprio cittadino che abbia dato luogo a tali spese.

Capitolo 5 Ulteriori forme della cooperazione

Art. 13Integrazione del personale del consolato dell’altra Parte contraente nelle proprie rappresentanze consolari («embedding»)

1.

Le Parti contraenti valutano la possibilità di integrare collaboratori nelle rappresentanze dell’altra Parte contraente, a condizione che una delle Parti contraenti non sia presente sul posto e che nonostante il volume d’affari un trasferimento ai sensi dell’articolo 1 non sia ritenuto la soluzione migliore.

2.

Il Comitato misto disciplina in base a un accordo separato le questioni relative alle modalità concrete circa la fornitura di prestazioni, lo stato giuridico del collaboratore «integrato» e le spese legate all’integrazione.

Art. 14Formazione

Le autorità competenti possono organizzare formazioni per i funzionari consolari dell’altra Parte contraente incaricati di fornire servizi nell’ambito di affari consolari. Il Comitato misto può valutare l’eventuale creazione di ulteriori sinergie nell’ambito della formazione dei funzionari consolari, ad esempio attraverso corsi di formazione comuni.

Art. 15Facility management

In caso di problemi di natura tecnica o infrastrutturale agli edifici o impianti esistenti, le Parti contraenti si accordano sostegno reciproco sul posto mettendo a disposizione locali e altre infrastrutture.

Art. 16Valutazione

Le autorità competenti possono realizzare valutazioni comuni presso le rappresentanze che forniscono prestazioni consolari per conto dell’altra Parte contraente.

Capitolo 6 Autorità e organi competenti

Art. 17Coinvolgimento delle rappresentanze competenti

A complemento delle consultazioni concrete di cui all’articolo 5 capoverso 3, tra la rappresentanza competente per lo Stato di residenza o la circoscrizione consolare le cui prestazioni consolari sono assunte, nel quadro del presente Accordo, dall’altra Parte contraente, e la rappresentanza in loco che, nel quadro del presente Accordo, fornisce prestazioni consolari per conto dell’altra Parte ha luogo uno scambio regolare sull’attività consolare.

Art. 18Comitato misto

1.

Viene istituito un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti contraenti. Esso è incaricato della gestione del presente Accordo e del rispettivo funzionamento regolare. A tale scopo formula raccomandazioni e, nel quadro delle leggi delle Parti contraenti e delle rispettive competenze, redige decisioni sui casi previsti dal presente Accordo. Le sue decisioni sono prese di comune intesa. Il Comitato misto si riunisce su richiesta di una Parte contraente, ma almeno una volta all’anno. Il Comitato misto può dotarsi di un protocollo procedurale/un regolamento interno.

2.

I compiti e i poteri del Comitato misto sono i seguenti:

  1. a)

    esaminare e decidere in merito a questioni relative all’applicazione dell’Accordo e alla scelta degli Stati di residenza;

  2. b)

    stabilire le convenzioni di sua competenza relative all’attuazione dell’Accordo;

  3. c)

    con riserva dell’approvazione da parte delle autorità competenti, apportare modifiche di tipo tecnico-amministrativo all’Accordo nonché eventuali modifiche e adeguamenti alle appendici;

  4. d)

    informarsi vicendevolmente sull’attuazione del presente Accordo e sugli sviluppi importanti;

  5. e)

    verificare le finanze e le disposizioni relative agli emolumenti.

Art. 19Autorità competenti

1.

Le autorità competenti sono:

  1. a)

    per la Svizzera: Dipartimento federale degli affari esteri;

  2. b)

    per la Repubblica d’Austria: Ministero federale per l’Europa, l’integrazione e gli affari esteri.

2.

Le autorità competenti possono consultarsi e scambiarsi informazioni su questioni concrete legate all’attuazione del presente Accordo. Preparano inoltre convenzioni per il Comitato misto.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 20Appendici

Le appendici sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 21Entrata in vigore, modifica e denuncia dell’Accordo e relazione con l’Accordo precedente

1.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo la ricezione della seconda nota diplomatica attraverso la quale le Parti contraenti si comunicano a vicenda la conclusione del proprio processo di ratifica interno.

2.

Un’eventuale modifica del presente Accordo viene esaminata dalle Parti contraenti su richiesta di una Parte contraente. La modifica entra in vigore conformemente al capoverso 1.

3.

L’Accordo è valido a tempo indeterminato, può tuttavia essere disdetto in qualsiasi momento mediante nota diplomatica. L’Accordo si estingue sei mesi dopo la data della nota diplomatica.

4.

Il presente Accordo sostituisce l’Accordo del 3 settembre 1979 tra la Svizzera e l’Austria sulla collaborazione in materia consolare.

Fatto a Belgrado, il 3 dicembre 2015 in due esemplari in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Didier Burkhalter

Per il
Governo della Repubblica d’Austria:

Sebastian Kurz

Allegati

  • seguenti funzioni consolari possono essere trasferite
  • Elenco dei paesi ospitanti in cui è assicurato il trasferimento di funzioni consolari

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).