Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Sua Maestà il Re di Gran Bretagna e Irlanda e dei Territori Britannici di là dai Mari, Imperatore delle Indie, Sua Maestà il Re di Danimarca, il Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, Sua Maestà il Re di Norvegia, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Svezia, desiderosi, nel riconoscere la sovranità della Norvegia sull’arcipelago dello Spitzberg, compresa l’isola degli Orsi, di vedere queste regioni provvedute d’un regime equo, atto ad assicurare la valorizzazione e l’utilizzazione pacifica, hanno designato come loro plenipotenziari rispettivi, per conchiudere un Trattato con questo scopo: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, scambiati i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
Le Alte Parti Contraenti sono d’accordo nel riconoscere, alle condizioni stipulate dal presente Trattato, la piena e assoluta sovranità della Norvegia sull’arcipelago dello Spitzberg, comprendente, insieme con l’isola degli Orsi o Bären Eiland, tutte le isole situate tra il 10° e il 35° grado di longitudine Est di Greenwich e tra il 74° e l’81° grado di latitudine Nord, particolarmente: lo Spitzberg occidentale, la terra dei Nord‑Est, l’isola di Barent, l’isola d’Edge, le isole Viche, l’isola della Speranza o Hopen‑Eiland e la terra del Principe Carlo, più le isole e rocce che ne dipendono.
Le navi e i sudditi di tutte le Alte Parti Contraenti saranno egualmente ammessi all’esercizio dei diritto di pesca e di caccia nelle regioni’ menzionate all’articolo primo e nelle loro acque territoriali.
Spetterà alla Norvegia mantenere, prendere o emanare le disposizioni atte ad assicurare la conservazione e, se occorre, la ricostruzione della fauna e della flora nelle dette regioni e nelle loro acque territoriali, restando inteso che queste disposizioni dovranno sempre essere egualmente applicabili ai sudditi di tutte le Alte Parti Contraenti, senza esenzioni, privilegi e favori qualsiasi, diretti o indiretti, a profitto di una qualunque di esse.
I possessori i cui diritti saranno riconosciuti a’ sensi degli articoli 6 e 7 godranno del diritto esclusivo di caccia sui loro fondi: 1° in prossimità delle abitazioni, delle case, dei magazzini, delle officine, degl’impianti che servono al governo del fondo, alle condizioni fissate dai regolamenti della polizia locale; 2° in un raggio di 10 chilometri intorno alla sede principale delle imprese od aziende; e, nei due casi, con riserva dell’osservanza dei regolamenti emanati dal governo norvegese alle condizioni enunziate nel presente articolo.
I sudditi di tutte le Alte Parti Contraenti avranno un’eguale libertà d’accesso e di ancoraggio per qualsiasi cagione o scopo, nelle acque, fiordi e porti delle regioni menzionate nell’articolo primo; essi potranno attendervi senza alcun impedimento, con riserva dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti locali, a tutte le operazioni marittime, industriali, minerarie e commerciali, con perfetta parità di diritti.
Essi saranno ammessi, con parità di diritti, all’esercizio e alla gestione di qualsiasi impresa marittima, industriale, mineraria o commerciale, tanto in terra quanto nelle acque territoriali, senza che possa essere istituito alcun monopolio sotto qualsiasi rispetto o per qualsiasi impresa.
Nonostante le norme che fossero in vigore in Norvegia per quanto concerne il cabotaggio, le navi delle Alte Parti Contraenti in provenienza o a destinazione delle regioni di cui all’articolo primo avranno il diritto di gettare l’ancora, tanto nell’andata, quanto nel ritorno, nei porti norvegesi, per imbarcare o sbarcare viaggiatori o merci in provenienza o a destinazione delle dette regioni, o per qualsiasi altra causa.
Resta inteso che, sotto ogni rispetto, e specialmente per quanto concerne l’esportazione, l’importazione e il transito, i sudditi di tutte le Alte Parti Contraenti, le loro navi e le loro merci non saranno soggetti ad alcun onere o restrizione che non sia applicato ai sudditi, alle navi o alle merci che godono in Norvegia il trattamento della nazione più favorita, essendo equiparati, a questo scopo, i sudditi norvegesi, le loro navi e le loro merci a quelli delle Alte Parti Contraenti e non godendo per alcun rispetto un trattamento più favorevole.
L’esportazione di ogni merce destinata al territorio d’una qualunque delle Potenze contraenti non dovrà essere colpita da oneri o restrizioni che possano essere diversi o più gravi di quelli previsti per l’esportazione di merci della stessa specie destinate al territorio d’un’altra Potenza contraente (compresa la Norvegia) o di qualsiasi altro paese.
Ogni stazione pubblica di radiotelegrafia impiantata o da impiantare, con il permesso o per cura del Governo norvegese, nelle regioni contemplate dall’articolo primo, dovrà sempre essere aperta, con perfetta parità di trattamento, alle comunicazioni delle navi di tutte le bandiere e dei sudditi delle Alte Parti Contraenti alle condizioni previste dalla Convenzione radiotelegrafica del 5 luglio 19121 o dalla Convenzione internazionale che fosse conclusa in sostituzione di essa.
Con riserva degli obblighi internazionali risultanti da uno stato di guerra, i proprietari d’immobili potranno sempre stabilire e adoperare per i loro propri affari degli impianti di radiotelegrafia, che avranno la libertà di comunicare per affari privati con stazioni fisse o mobili, compresevi le stazioni impiantate sulle navi e sugli aeromobili.
- [RU 39 100. RU 50 866]. Ora: le Conv. internazionali delle telecomunicazioni dei 25 ott. 1973 (RU 1976 994) e dei 6 nov. 1982 (RS 0.784.16), come pure la Costituzione e la Conv. dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dic. 1992 (RS 0.784.01/.02).
Le Alte Parti Contraenti riconoscono l’utilità d’istituire nelle regioni menzionate all’articolo primo una stazione internazionale di meteorologia la cui organizzazione sarà oggetto d’una Convenzione ulteriore.
Si stabilirà egualmente mediante una Convenzione le condizioni alle quali potranno essere compiute nelle dette regioni le ricerche d’ordine scientifico.
Con riserva delle disposizioni dei presente articolo, i diritti acquisiti appartenenti ai sudditi delle Alte Parti Contraenti saranno riconosciuti validi.
I reclami relativi ai diritti risultanti da prese di possesso o da occupazioni anteriori alla firma dei presente Trattato saranno regolati secondo le disposizioni dell’Annesso qui unito, che avrà eguale forza e valore dei presente Trattato.
Nelle regioni di cui all’articolo primo, la Norvegia s’impegna ad accordare a tutti i sudditi delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne i modi di acquisto, il godimento e l’esercizio del diritto di proprietà, compresivi i diritti minerari, un trattamento fondato sulla perfetta eguaglianza e conforme alle stipulazioni del presente Trattato.
Non si potrà compiere alcuna espropriazione se non per causa di utilità pubblica e contro versamento d’un’equa indennità.
La Norvegia s’impegna a provvedere le regioni menzionate all’articolo primo d’un regime minerario che, specialmente dal punto di vista delle imposte, tasse o contribuzioni di qualsiasi natura, delle condizioni generali e speciali del lavoro, dovrà escludere ogni privilegio, favore o monopolio, tanto a profitto dello Stato quanto a profitto dei sudditi di una delle Alte Parti Contraenti, compresa la Norvegia, e assicurare al personale salariato di ogni categoria, in fatto di salari e di protezione, le garanzie necessarie al suo benessere fisico, morale e intellettuale.
Le imposte, tasse e diritti che saranno riscossi dovranno essere adoperati esclusivamente a proposito delle regioni suddette e non potranno essere istituiti se non nella misura in cui saranno giustificati dal loro oggetto.
Per quanto concerne specialmente l’esportazione dei minerali, il Governo norvegese avrà la facoltà di riscuotere una tassa all’esportazione; questa tassa non potrà però essere superiore a 1 p. 100 del valore massimo dei minerali esportati fino a concorrenza di 100 000 tonnellate e, oltre questo quantitativo, la tassa seguirà una proporzione decrescente. Il valore sarà determinato alla fine della stagione di navigazione calcolando il prezzo medio franco‑bordo.
Tre mesi avanti la data prevista per la sua entrata in vigore, il disegno di regime minerario dovrà essere comunicato dal Governo norvegese alle altre Potenze contraenti. Se, in questo termine, una o parecchie delle Potenze suddette proponessero di portare delle modificazioni a questo regolamento, prima che sia applicato, queste proposte sarebbero partecipate dal Governo norvegese alle altre Potenze contraenti, per essere sottoposte all’esame e alla decisione d’una commissione composta d’un rappresentante di ciascuna delle dette Potenze. Questa Commissione sarà convocata dal Governo norvegese e dovrà statuire entro un termine di tre mesi a contare dalla sua riunione. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza di voti.
Salvi i diritti e i doveri che possono risultare per la Norvegia dalla sua accessione alla Società delle Nazioni, la Norvegia s’impegna a non creare e a non lasciar stabilire alcuna base navale nelle regioni di cui all’articolo primo, a non costruire alcuna fortificazione in dette regioni, che non dovranno mai essere utilizzate per uno scopo di guerra.
Nell’attesa che il riconoscimento, da parte delle Alte Parti Contraenti, d’un Governo russo permetta alla Russia d’aderire al presente Trattato, i cittadini e le società russe godranno degli stessi diritti che i sudditi delle Alte Parti Contraenti.
I reclami ch’essi avessero a far valere nelle regioni di cui all’articolo primo saranno presentati, alle condizioni stabilite dall’articolo 6 e dell’Annesso del presente Trattato, per cura dei Governo danese che consente a prestare, per questo scopo, i suoi buoni uffici.
Il presente Trattato, i cui testi francese e inglese faranno stato, sarà ratificato.
Gli strumenti di ratificazione saranno deposti a Parigi il più presto possibile.
Le Potenze il cui Governo ha la sua sede fuori d’Europa avranno la facoltà di limitarsi a far conoscere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rappresentante diplomatico a Parigi, che la loro ratificazione è stata data e, in questo caso, esse dovranno trasmetterne l’istrumento nel più breve tempo possibile.
Il presente Trattato entrerà in vigore, per quanto concerne le stipulazioni dell’articolo 8, non appena sarà stato ratificato da ciascuna delle Potenze firmatarie e, per le altre disposizioni, nello stesso tempo che il regime minerario previsto in detto articolo.
Le terze Potenze saranno invitate dal Governo della Repubblica francese ad aderire al presente Trattato debitamente ratificato. Questa adesione si farà con una notificazione diretta al Governo francese, al quale spetterà avvertirne le altre Parti Contraenti.
Allegati
- Campo d’applicazione il 18 giugno 2024
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.