Législation

Protocollo del 4 ottobre 1991 sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide (con appendice allegati)

RS 0.121.1In vigoreStato 22.11.202327 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

PreamboloGli Stati Parte al presente Protocollo relativo al Trattato sull’Antartide, indicati di seguito come le Parti, convinti della necessità di rafforzare la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati; convinti della necessità di consolidare il sistema del Trattato sull’Antartide in modo da assicurare che l’Antartide continui per sempre a essere utilizzata esclusivamente a fini pacifici e non divenga teatro o oggetto di discordie internazionali; tenendo presente il particolare statuto giuridico e politico dell’Antartide e la particolare responsabilità delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide al fine di garantire che tutte le attività condotte nell’Antartide siano compatibili con gli scopi e i principi del Trattato sull’Antartide; sottolineando la designazione dell’Antartide quale Zona speciale di conservazione, nonché le altre misure adottate in base al sistema del Trattato sull’Antartide per proteggere l’ambiente antartico e i suoi ecosistemi dipendenti e associati; riconoscendo inoltre le possibilità uniche offerte dall’Antartide per il monitoraggio scientifico di processi di rilevanza globale e regionale e la ricerca scientifica in questo ambito; ribadendo i principi relativi alla conservazione, contenuti nella Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide; convinti che uno sviluppo del regime globale per la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati sia nell’interesse dell’umanità nel suo insieme; desiderosi di integrare a tal fine il Trattato sull’Antartide, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

  1. a)

    l’espressione «Trattato sull’Antartide» designa il Trattato sull’Antartide fatto a Washington il 1° dicembre 1959;

  2. b)

    l’espressione «zona del Trattato sull’Antartide» designa la zona alla quale si applicano le disposizioni del Trattato sull’Antartide in conformità con l’articolo VI di tale Trattato;

  3. c)

    l’espressione «riunioni consultive del Trattato sull’Antartide» designa le riunioni di cui all’articolo IX del Trattato sull’Antartide;

  4. d)

    l’espressione «Parti consultive al Trattato sull’Antartide» designa le Parti contraenti al Trattato sull’Antartide aventi diritto a nominare dei rappresentanti a partecipare alle riunioni previste all’articolo IX di tale Trattato;

  5. e)

    l’espressione «Sistema del Trattato sull’Antartide» designa il Trattato sull’Antartide, i provvedimenti in vigore in base a tale Trattato, gli strumenti internazionali separati associati a esso e in vigore nonché i provvedimenti adottati in base a tali strumenti;

  6. f)

    l’espressione «Tribunale arbitrale» designa il Tribunale arbitrale istituito in conformità con l’appendice al presente Protocollo di cui è parte integrante;

  7. g)

    l’espressione «Comitato» designa il Comitato per la protezione ambientale istituito in conformità con l’articolo 11.

Art. 2Obiettivo e designazione

Le Parti si impegnano ad assicurare la protezione globale dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati. Con il presente strumento designano l’Antartide come riserva naturale, consacrata alla pace e alla scienza.

Art. 3Principi ambientali

1.  La protezione dell’ambiente antartico, dei suoi ecosistemi dipendenti e associati nonché del valore intrinseco dell’Antartide, comprese le sue caratteristiche di ambiente naturale, il suo valore estetico e in quanto zona consacrata alla ricerca scientifica, in particolare quella fondamentale per la comprensione dell’ambiente globale, sono considerazioni essenziali per la pianificazione e la conduzione di tutte le attività nella zona del Trattato sull’Antartide.

2.  A tal fine:

  1. a)

    le attività nella zona del Trattato sull’Antartide devono essere pianificate e condotte in maniera tale da limitare l’impatto negativo sull’ambiente antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti e associati;

  2. b)

    Le attività nella zona del Trattato sull’Antartide devono essere pianificate e condotte in maniera tale da evitare:

    1. i)

      effetti negativi sul clima o sui sistemi meteorologici,

    2. ii)

      effetti negativi significativi sulla qualità dell’aria o dell’acqua,

    3. iii)

      alterazioni significative dell’ambiente atmosferico, terrestre (compreso quello acquatico), glaciale o marino,

    4. iv)

      cambiamenti che possano pregiudicare la distribuzione, l’abbondanza o la produttività delle specie o delle popolazioni di specie animali o vegetali,

    5. v)

      ulteriori rischi per specie o popolazioni di specie già in pericolo o minacciate, oppure

    6. vi)

      il degrado, o il rischio sostanziale di degrado, di aree importanti dal punto di vista biologico, scientifico, storico, estetico o naturale;

  3. c)

    le attività nella zona del Trattato sull’Antartide sono pianificate e condotte sulla base di informazioni sufficienti a consentire un esame preliminare e una valutazione documentata dell’eventuale impatto sull’ambiente antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti e associati nonché sul valore dell’Antartide ai fini dello svolgimento della ricerca scientifica; tali valutazioni devono in particolare considerare:

    1. i)

      la portata dell’attività, segnatamente l’area in cui essa si svolge, la sua durata e intensità,

    2. ii)

      l’impatto complessivo dell’attività, sia considerata in sé stessa, sia in combinazione con altre attività nella zona del Trattato sull’Antartide,

    3. iii)

      l’eventuale effetto negativo su altre attività nella zona del Trattato sull’Antartide,

    4. iv)

      la disponibilità di tecnologie e procedure che consentano di procedere a operazioni sicure dal punto di vista ambientale,

    5. v)

      l’esistenza di sistemi di monitoraggio dei parametri chiave ambientali e dei componenti degli ecosistemi al fine di individuare e segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell’attività e di effettuare le modifiche delle procedure operative eventualmente necessarie in base ai risultati dell’azione di monitoraggio o a una maggiore conoscenza dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati, e

    6. vi)

      l’esistenza di strumenti d’intervento rapido con cui far fronte tempestivamente ed efficacemente a incidenti, in particolare quelli che possono avere ripercussioni sull’ambiente;

  4. d)

    è garantito un monitoraggio regolare ed efficace per valutare l’impatto delle attività in corso compresa la verifica degli effetti previsti;

  5. e)

    è garantito un monitoraggio regolare ed efficace per agevolare il tempestivo rilevamento di eventuali effetti imprevisti delle attività svolte all’interno e all’esterno della zona del Trattato sull’Antartide sull’ambiente antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti e associati.

3.  Le attività sono pianificate e condotte nella zona del Trattato sull’Antartide in maniera da dare la priorità alla ricerca scientifica e preservare il valore dell’Antartide in quanto zona adatta a tale ricerca, ivi compresa quella ritenuta fondamentale ai fini della comprensione dell’ambiente globale.

4.  Le attività intraprese nella zona del Trattato sull’Antartide relative ai programmi di ricerca scientifica, al turismo e ogni altra attività governativa e non governativa per le quali è richiesta una notifica preliminare ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 del Trattato sull’Antartide, ivi comprese le connesse attività di supporto logistico:

  1. a)

    si svolgono in maniera compatibile con i principi del presente articolo; e

  2. b)

    sono modificate, sospese o annullate qualora abbiano o rischino di avere un impatto incompatibile con i principi di cui sopra sull’ambiente antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti e associati.

Art. 4Rapporto con gli altri componenti del Sistema del Trattato sull’Antartide

1.  Il presente Protocollo integra il Trattato sull’Antartide e non modifica né emenda tale Trattato.

2.  Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo pregiudica i diritti e gli obblighi delle sue Parti contraenti derivanti da altri strumenti internazionali in vigore nell’ambito del sistema del Trattato sull’Antartide.

Art. 5Compatibilità con gli altri componenti del sistema del Trattato sull’Antartide

Le Parti si consultano e cooperano con le Parti contraenti degli altri strumenti internazionali in vigore nell’ambito del sistema del Trattato sull’Antartide, nonché con le loro rispettive istituzioni, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo e di evitare qualsiasi ostacolo a tale conseguimento o ogni incompatibilità tra l’attuazione di tali strumenti e quella del presente Protocollo.

Art. 6Cooperazione

1.  Le Parti cooperano tra loro nella pianificazione e nella conduzione delle attività nella zona del Trattato sull’Antartide. A tal fine, ciascuna Parte si impegna a:

  1. a)

    promuovere programmi cooperativi aventi valore scientifico, tecnico ed educativo concernenti la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati;

  2. b)

    fornire un’adeguata assistenza alle altre Parti per la preparazione delle valutazioni di impatto ambientale;

  3. c)

    fornire alle altre Parti, dietro specifica richiesta, informazioni relative a ogni potenziale rischio per l’ambiente antartico, nonché prestare loro assistenza per minimizzare gli effetti di incidenti suscettibili di danneggiare l’ambiente antartico o i suoi ecosistemi dipendenti e associati;

  4. d)

    consultarsi con le altre Parti in merito alla scelta dei siti per eventuali basi e altre installazioni al fine di evitare effetti cumulativi causati da un’eccessiva concentrazione in qualsivoglia ubicazione;

  5. e)

    se del caso, effettuare spedizioni congiunte e condividere l’uso delle basi e delle altre installazioni; e

  6. f)

    mettere in atto tutte le misure concordate durante le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide.

2.  Ciascuna Parte si impegna, nella misura del possibile, a condividere con le altre Parti le informazioni che possono essere loro utili per la pianificazione e la conduzione delle loro attività nella zona del Trattato sull’Antartide al fine di proteggere l’ambiente antartico e i suoi ecosistemi dipendenti e associati.

3.  Le Parti cooperano con le Parti che possono esercitare una giurisdizione in aree adiacenti alla zona del Trattato sull’Antartide al fine di assicurare che le attività nella zona del Trattato sull’Antartide non abbiano un impatto ambientale negativo in tali aree.

Art. 7Divieto di esercitare attività connesse alle risorse minerarie

È fatto divieto di esercitare ogni attività relativa a risorse minerarie diversa dalla ricerca scientifica.

Art. 8Valutazione dell’impatto ambientale

1.  Le attività previste nel paragrafo 2 del presente articolo sono sottoposte alle procedure stabilite nell’allegato I per una valutazione preliminare del loro impatto sull’ambiente antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti e associati a seconda del modo in cui sono state identificate, ossia come attività aventi:

  1. a)

    meno di un impatto minore o transitorio;

  2. b)

    un impatto minore o transitorio; oppure

  3. c)

    più di un impatto minore o transitorio.

2.  Ciascuna Parte si assicura che le procedure di valutazione previste nell’allegato I siano applicate ai processi di pianificazione da cui derivano decisioni in merito a tutte le attività intraprese nella zona del Trattato sull’Antartide relative ai programmi di ricerca scientifica, al turismo ed ogni altra attività governativa e non governativa per le quali è richiesta una notifica preliminare ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 del Trattato sull’Antartide, ivi comprese le connesse attività di supporto logistico.

3.  Le procedure di valutazione previste nell’allegato I si applicano a qualsivoglia cambiamento sopravvenuto in ogni attività, che esso derivi da un aumento o da una diminuzione dell’intensità di un’attività esistente, dall’aggiunta di un’attività, dallo smantellamento di un’installazione o da altre cause.

4.  Quando le attività sono pianificate congiuntamente da più di una Parte, le Parti implicate designano la Parte incaricata di coordinare l’attuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui all’allegato I.

Art. 9Allegati

1.  Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di esso.

2.  Gli allegati addizionali agli allegati I-IV possono essere adottati e divenire effettivi ai sensi dell’articolo IX del Trattato sull’Antartide.

3.  Gli emendamenti e le modifiche agli allegati possono essere adottati e divenire effettivi ai sensi dell’articolo IX del Trattato sull’Antartide. In ogni allegato è comunque possibile disporre che gli emendamenti e le modifiche divengano effettivi in tempi accelerati.

4.  Gli allegati, nonché ogni loro emendamento e modifica, entrati in vigore ai sensi dei paragrafi 2 e 3, acquistano efficacia, a meno che l’allegato stesso non disponga diversamente per quanto riguarda l’entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o modifica, per una Parte contraente al Trattato sull’Antartide, che non è Parte consultiva o non era Parte consultiva al Trattato sull’Antartide al momento dell’adozione, alla data in cui la rispettiva notifica di approvazione giunge al Depositario.

5.  A meno che un allegato non disponga diversamente, gli allegati sono soggetti alle procedure per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 18–20.

Art. 10Riunioni consultive del Trattato sull’Antartide

1.  Sulla base della migliore consulenza tecnica e scientifica disponibile, le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide:

  1. a)

    definiscono, in conformità con le disposizioni del presente Protocollo, la politica generale per la protezione globale dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati; e

  2. b)

    adottano provvedimenti ai sensi dell’articolo IX del Trattato sull’Antartide ai fini dell’attuazione del presente Protocollo.

2.  Le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide supervisionano il lavoro del Comitato e si basano ampiamente sui suoi pareri e sulle sue raccomandazioni nello svolgimento dei compiti previsti nel paragrafo 1, tenendo altresì conto del parere del Comitato scientifico sulla ricerca in Antartide.

Art. 11Comitato per la protezione ambientale

1.  Con il presente Protocollo è istituito il Comitato per la protezione ambientale.

2.  Ciascuna Parte ha diritto di diventare membro del Comitato e di nominare un rappresentante che potrà essere affiancato da esperti e consiglieri.

3.  Lo statuto di osservatore in seno al Comitato è aperto a ogni Parte contraente al Trattato sull’Antartide che non è Parte al presente Protocollo.

4.  Il Comitato invita il presidente del Comitato scientifico sulla ricerca in Antartide e il presidente del Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide a partecipare come osservatori alle proprie sessioni. Su approvazione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide, il Comitato può altresì invitare a partecipare in qualità di osservatori altre pertinenti organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche che possano fornire apporti al suo lavoro.

5.  Il Comitato presenta un rapporto su ognuna delle sue sessioni in occasione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide. Il rapporto include tutte le questioni esaminate durante la sessione e riflette i pareri espressi. Il rapporto è distribuito alle Parti e agli osservatori che partecipano alla sessione ed è poi reso pubblico.

6.  Il Comitato adotta un proprio regolamento interno previa approvazione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide.

Art. 12Funzioni del Comitato

1.  Il Comitato ha la funzione di fornire pareri alle Parti e formulare raccomandazioni circa l’attuazione del presente Protocollo, compresi gli allegati, da esaminare durante le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide; il Comitato esercita ogni altra funzione che può essergli assegnata dalle riunioni consultive del Trattato sull’Antartide. In particolare, il Comitato fornisce pareri riguardo:

  1. a)

    all’efficacia delle misure adottate in conformità con il presente Protocollo;

  2. b)

    alla necessità di aggiornare, rafforzare o migliorare in altra maniera queste misure;

  3. c)

    alla necessità, se del caso, di adottare misure supplementari compresa la necessità di introdurre allegati addizionali;

  4. d)

    all’applicazione e all’attuazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale previste nell’articolo 8 e nell’allegato I;

  5. e)

    ai mezzi per minimizzare o per mitigare gli effetti sull’ambiente delle attività nella zona del Trattato sull’Antartide;

  6. f)

    alle procedure da adottare in caso di situazioni che esigono un intervento urgente, compresa l’azione di risposta in situazioni di emergenza ambientale;

  7. g)

    al funzionamento e all’ulteriore elaborazione del sistema delle aree protette dell’Antartide;

  8. h)

    alle procedure ispettive, compresi i modelli dei rapporti di ispezione e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni;

  9. i)

    alla raccolta, all’archiviazione, allo scambio e alla valutazione di informazioni connesse alla protezione dell’ambiente;

  10. j)

    allo stato dell’ambiente antartico; e

  11. k)

    alle necessità in materia di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio ambientale in relazione all’attuazione del presente Protocollo.

2.  Se lo ritiene opportuno per l’adempimento delle sue funzioni, il Comitato si consulta con il Comitato scientifico per la ricerca in Antartide, il Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide e altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.

Art. 13Rispetto del presente Protocollo

1.  Nei limiti della sua competenza ciascuna Parte adotta gli adeguati provvedimenti, compresa l’adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attuazione, per garantire il rispetto del presente Protocollo.

2.  Ciascuna Parte fa ogni sforzo, compatibilmente con la Carta delle Nazioni Unite, per evitare che vengano intraprese attività contrarie al presente Protocollo.

3.  Ciascuna Parte notifica a tutte le altre Parti i provvedimenti adottati in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.  Ciascuna Parte attira l’attenzione di tutte le altre Parti su ogni attività che a suo giudizio pregiudica il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

5.  Le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide richiamano l’attenzione di ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo su tutte le attività svolte da detto Stato, dalle sue autorità ed enti, da persone fisiche o giuridiche, navi, aerei o da altri mezzi di trasporto, che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

Art. 14Ispezione

1.  Al fine di promuovere la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati e di garantire il rispetto del presente Protocollo, le Parti consultive al Trattato sull’Antartide prendono appositi provvedimenti per organizzare, individualmente o collettivamente, ispezioni che dovranno essere svolte da osservatori conformemente all’articolo VII del Trattato sull’Antartide.

2.  Gli osservatori sono:

  1. a)

    osservatori designati da una Parte consultiva al Trattato sull’Antartide e cittadini di detta Parte; e

  2. b)

    osservatori designati nel corso delle riunioni consultive del Trattato sull’Antartide affinché svolgano ispezioni in base a procedure da stabilirsi nell’ambito di una riunione consultiva del Trattato sull’Antartide.

3.  Le Parti cooperano pienamente con gli osservatori che effettuano le ispezioni e si accertano che durante le ispezioni venga loro consentito l’accesso a tutte le parti di basi, installazioni, attrezzature, navi e velivoli aperti a ispezioni ai sensi dell’articolo VII paragrafo 3 del Trattato sull’Antartide, nonché a tutta la documentazione ivi custodita e di cui si chiede di poter prendere visione in conformità con il presente Protocollo.

4.  I rapporti ispettivi sono inviati alle Parti le cui basi, installazioni, attrezzature, navi o aerei sono oggetto di tali rapporti. Dopo aver dato l’opportunità alle Parti di formulare osservazioni, i rapporti e i commenti relativi sono distribuiti a tutte le Parti e al Comitato, esaminati nella successiva riunione consultiva del Trattato sull’Antartide e in seguito resi pubblici.

Art. 15Risposta a situazioni di emergenza

1.  Per far fronte a situazioni di emergenza ambientale nella zona del Trattato sull’Antartide, ciascuna Parte conviene di:

  1. a)

    prevedere contromisure rapide ed efficaci per le situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nello svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, delle attività turistiche e di ogni altra attività governativa e non governativa nella zona del Trattato sull’Antartide per le quali è richiesta una notifica preliminare ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 del Trattato sull’Antartide, ivi comprese le connesse attività di supporto logistico; e

  2. b)

    formulare piani di emergenza per far fronte a incidenti aventi potenziali effetti negativi sull’ambiente antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti e associati.

2.  A tal fine le Parti:

  1. a)

    cooperano tra loro per elaborare e attuare tali piani di emergenza; e

  2. b)

    istituiscono procedure per un’immediata notifica delle situazioni d’emergenza ambientale e per un piano d’azione cooperativo.

3.  Per l’attuazione del presente articolo, le Parti chiedono il parere delle organizzazioni internazionali competenti.

Art. 16Responsabilità

Conformemente agli obiettivi del presente Protocollo per la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati, le Parti si impegnano a elaborare regole e procedure in materia di responsabilità per danni derivanti da attività che si svolgono nella zona del Trattato sull’Antartide e che sono oggetto del presente Protocollo. Tali regole e procedure saranno incluse in uno o più allegati che saranno adottati ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 2.

Art. 17Rapporto annuale delle Parti

1.  Ciascuna Parte redige annualmente un rapporto sulle misure prese per attuare il presente Protocollo. Tale rapporto include le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3, i piani di emergenza formulati ai sensi dell’articolo 15 e ogni altra notifica e informazione richiesta ai sensi del presente Protocollo e non prevista da nessun’altra disposizione relativa alla trasmissione e allo scambio di informazioni.

2.  I rapporti di cui al paragrafo 1 sono distribuiti a tutte le Parti e al Comitato, esaminati nella successiva riunione consultiva del Trattato sull’Antartide e in seguito resi pubblici.

Art. 18Risoluzione delle controversie

Qualora sorga una controversia in relazione all’interpretazione o all’attuazione del presente Protocollo, le Parti in causa, dietro richiesta di una di loro, si consultano reciprocamente il prima possibile al fine di risolvere la controversia mediante negoziazione, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o ogni altro mezzo pacifico su cui convengano le Parti in causa.

Art. 19Scelta della procedura di risoluzione delle controversie

1.  Ciascuna Parte, nel firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo o in un momento successivo, può scegliere, mediante dichiarazione scritta, una o entrambe le seguenti procedure per la risoluzione di controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione degli articoli 7, 8 e 15 e delle disposizioni di ogni allegato, a meno che un allegato non disponga diversamente, nonché dell’articolo 13 nella misura in cui esso riguardi detti articoli e disposizioni:

  1. a)

    la Corte internazionale di giustizia;

  2. b)

    il Tribunale arbitrale.

2.  Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 20 paragrafo 2.

3.  Una Parte che non ha formulato la dichiarazione di cui al paragrafo 1, o la cui dichiarazione non è più in vigore, viene considerata come avente accettato la giurisdizione del Tribunale arbitrale.

4.  Se le Parti in causa accettano la stessa procedura per la soluzione di una controversia, la controversia può essere sottoposta unicamente a tale procedura, a meno che le Parti non decidano diversamente.

5.  Se le Parti in causa non accettano la stessa procedura per la soluzione di una controversia, oppure se accettano entrambe le procedure, la controversia può essere presentata unicamente al Tribunale arbitrale, a meno che le Parti non decidano diversamente.

6.  Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 rimane in vigore fino alla sua scadenza in conformità con le sue disposizioni, o fino a tre mesi dopo il deposito di una notifica scritta di revoca presso il Depositario.

7.  Una nuova dichiarazione, una notifica di revoca o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcuna maniera un procedimento pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, a meno che le Parti coinvolte non decidano diversamente.

8.  Le dichiarazioni e le notifiche di cui al presente articolo sono depositate presso il Depositario che ne trasmette copie a tutte le Parti.

Art. 20Procedura di risoluzione delle controversie

1.  In una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione degli articoli 7, 8 o 15 o, a meno che un allegato non disponga diversamente, delle disposizioni di qualsivoglia allegato, o dell’articolo 13, qualora quest’ultimo si applichi a tali articoli e disposizioni, se le Parti non convengono sulla procedura per risolverla entro 12 mesi dalla richiesta di consultazione ai sensi dell’articolo 18, la controversia viene deferita per la soluzione dietro richiesta di qualsiasi Parte in causa, conformemente alla procedura prevista all’articolo 19 paragrafi 4 e 5.

2.  Il Tribunale arbitrale non è competente a decidere e giudicare ogni questione inerente all’articolo IV del Trattato sull’Antartide. Inoltre, nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata ai sensi di un conferimento di competenza o di giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia, o a ogni altro tribunale istituito al fine di risolvere le controversie tra le Parti, a decidere o giudicare qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione dell’articolo IV del Trattato sull’Antartide.

Art. 21Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma a Madrid il 4 ottobre 1991 e successivamente a Washington fino al 3 ottobre 1992 di ogni Stato che è Parte contraente al Trattato sull’Antartide.

Art. 22Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1.  Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati firmatari.

2.  Dopo il 3 ottobre 1992 il presente Protocollo è aperto all’adesione di ogni Stato che è Parte contraente al Trattato sull’Antartide.

3.  Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, di seguito designato come il Depositario.

4.  Dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti consultive al Trattato sull’Antartide si pronunciano su una notifica concernente il diritto di una Parte contraente al Trattato sull’Antartide di nominare rappresentanti che parteciperanno alle riunioni consultive del Trattato sull’Antartide ai sensi dell’articolo IX paragrafo 2 del Trattato sull’Antartide solo se la Parte contraente in questione ha precedentemente ratificato, accettato, approvato il presente Protocollo o vi ha aderito.

Art. 23Entrata in vigore

1.  Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tutti gli Stati che sono Parti consultive al Trattato sull’Antartide alla data dell’adozione del presente Protocollo.

2.  Per ciascuna Parte contraente al Trattato sull’Antartide che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

Art. 24Riserve

Non sono consentite riserve al presente Protocollo.

Art. 25Modifica o emendamento

1.  Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9, il presente Protocollo può essere modificato o emendato in qualsiasi momento conformemente alle procedure previste nell’articolo XII paragrafo 1 lettere a e b del Trattato sull’Antartide.

2.  Se allo scadere di 50 anni dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, una qualsiasi Parte consultiva al Trattato sull’Antartide presenta una richiesta di revisione del funzionamento del presente Protocollo mediante comunicazione indirizzata al Depositario, viene indetta il prima possibile una Conferenza a tale riguardo.

3.  Ogni modifica o emendamento proposto in una conferenza di revisione convocata conformemente al paragrafo 2 deve essere adottato dalla maggioranza delle Parti, compresi i tre quarti degli Stati che sono Parti consultive al Trattato sull’Antartide al momento dell’adozione del presente Protocollo.

4.  Una modifica o un emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione dei tre quarti delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide, compresa la ratifica, accettazione, approvazione o adesione di tutti gli Stati che sono Parti consultive al momento dell’adozione del presente Protocollo.

  1. 5.

    a)

    Per quanto concerne l’articolo 7, il divieto di esercitare attività relative alle risorse minerarie presenti nell’Antartide continua a sussistere, a meno che non sia in vigore una regolamentazione giuridicamente vincolante concernente tali attività che preveda mezzi convenuti di comune accordo per determinare se, e in tal caso a quali condizioni, tali attività potrebbero essere accettabili. Tale regolamentazione deve tutelare pienamente gli interessi di tutti gli Stati di cui all’articolo IV del Trattato sull’Antartide e applicare i principi in esso contenuti. Di conseguenza, eventuali modifiche o emendamenti all’articolo 7 proposto durante una conferenza di revisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo devono includere una tale regolamentazione giuridicamente vincolante.

  2. b)

    Se tali modifiche o emendamenti non entrano in vigore entro tre anni dalla data in cui vengono comunicati a tutte le Parti, ogni Parte può successivamente, in qualsiasi momento, notificare al Depositario il proprio ritiro dal presente Protocollo e tale ritiro ha effetto due anni dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario.

Art. 26Notifiche da parte del Depositario

Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti al Trattato sull’Antartide:

  1. a)

    le firme del presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

  2. b)

    la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni allegato addizionale;

  3. c)

    la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo;

  4. d)

    il deposito di dichiarazioni e notifiche conformemente all’articolo 19; e

  5. e)

    ogni notifica ricevuta conformemente all’articolo 25 paragrafo 5 lettera b.

Art. 27Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite

1.  Il presente Protocollo, redatto in lingua francese, inglese, russa e spagnola, ogni versione facendo parimenti fede, è depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America, che trasmette copie debitamente certificate a tutte le Parti contraenti al Trattato sull’Antartide.

2.  Il presente Protocollo è registrato dal Depositario conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1.

  1. RS 0.120

Allegati

  • Fase preliminare
  • Definizioni
  • Obblighi generali
  • Definizioni
  • Definizioni

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 22.11.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).