Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ordina:
1 Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo,
nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.
2 Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.
Art. 2Momento del rimborso1
1 Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.
2 Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la
loro formazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
Art. 3Diritto dei superstiti
In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.
Art. 4Ammontare del rimborso
1 Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.1
2 Nei casi di cui all’articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell’importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.2
3 I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammontare del rimborso.3
4 Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell’AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.
5 I contributi versati dall’ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all’ente pubblico.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2764).
- Abrogato dal n. I dell’O del 20 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 465).
Art. 8Competenza e procedura1
1 La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.2
3 Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.
4 I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).
5 Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 465).
- Abrogato dal n. I dell’O del 28 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 465).
- RS 831.101
Art. 9Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 marzo 19521 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è abrogata.
- [RU 1952 289; 1957 431; 1972 2338 n. IV; 1978 420 n. II 5; 1996 208 art. 2 lett. p.]
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.